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NORME
UTILI
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In questa sezione sono riportate le
principali norme in materia, compresa la Legge 57 del 2001 utile per la
quantificazione delle cd. micro invalidità permanenti.
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LEGGE 990 DEL
24.12.1969 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI.
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LEGGE 57 DEL
5.3.2001 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI
LEGGE 990 DEL 24.12.1969 -
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI.
Legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (in Gazz. Uff., 3 gennaio, n. 2). - Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti (1) (2). (1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso
l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato
decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale
ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero
presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative
funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative
alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili
si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di
altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se
attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.
Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine,
qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di
rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si
intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. (2) Con d.lg. 31 marzo
1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni amministrative inerenti alla materia dei trasporti, ad eccezione di
quelle espressamente mantenute allo Stato e alle autorità portuali. Ai
privati, invece, sono state affidate le funzioni inerenti all'accertamento
medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli, e alla riscossione delle
entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
I veicoli a motore senza
guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti
in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non
siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge,
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi previsto
dall'articolo 2054 del codice civile. L'assicurazione deve comprendere anche
la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque
sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (1).
L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto,
limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o
trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta
contro la volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di
riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa
dell'assicuratore verso il conducente (2). (1) Comma così sostituito
dall'art. 27, l. 19 febbraio 1992, n. 142. (2) Comma così sostituito
dall'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n.
39.
Articolo 1
Art. 1.
L'assicurazione
stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni
causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea,
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali
di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme
le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione
dello Stato in cui stazionano abitualmente (1). (1) Articolo aggiunto
dall'art. 29, l. 19 febbraio 1992, n. 142.
Articolo 2
Art. 2.
I motoscafi e le
imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore
entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in
navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità
civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. (Omissis) (1). Ai
motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in
quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli
di cui all'articolo 1. (1) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 23 dicembre
1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
Articolo 3
Art. 3.
Le gare e le
competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative
prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile ai sensi della presente legge. L'assicurazione deve
coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i
danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni
prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Articolo 4
Art. 4.
1. Non è considerato
terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del
veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui
al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente
articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici
derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente
legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo
2054, terzo comma, del codice civile; b) il coniuge non legalmente
separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei
soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli
affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti
soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove
l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone
che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, l. 19 febbraio 1992, n. 142.
Articolo 5
Art. 5.
(Omissis) (1). (1)
Articolo abrogato, a decorrere dal 1º ottobre 1993, dall'art. 237, d.lg. 30
aprile 1992, n. 285.
Articolo 6
Art. 6.
1. Per i veicoli e i
natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri
e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali
della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia
l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è
assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della
presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del D.P.R. 24 novembre 1970,
n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale
di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all'estero,
attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i
danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia,
che: a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in
Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle
forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori
massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il
certificato nazionale; b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio
decreto. 3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto
mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o
secondo le modalità stabilite con l'articolo 7 del D.P.R. 24 novembre 1970, n.
973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della
Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma
stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi. 4. L'obbligo di
cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di
targa di immatricolazione rilasciata: a) da uno degli altri Stati membri
della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia
nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso
garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia
di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti
costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia
riconosciuto detti accordi con proprio atto; b) da uno degli Stati terzi
rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea
sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da detto Stato terzo. 5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma
1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un
certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente
costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della
responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed
accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). 6. Le disposizioni di cui al
comma 3,4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di
Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui
al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare
l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al
comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti: a)
stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti,
l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della
presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti; b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a
motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore; c) è
legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome
e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi
confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti
dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore
del responsabile civile ai sensi della presente legge. 9. Ai fini della
proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di
cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice
di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere
inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni
(1). (1) Articolo prima modificato dall'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n.
857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39, e poi così sostituito dall'art. 1,
l. 7 agosto 1990, n. 242.
Articolo 7
Art. 7.
L'adempimento degli
obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito
certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di
tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901,
secondo comma, del codice civile. All'atto del rilascio del certificato di
assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno
recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e
l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di
assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno deve essere
applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi
stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato
all'atto del pagamento della tassa di circolazione. Il regolamento di
esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del
certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi,
nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di
sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve avere
con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di
circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della
presente legge.
Articolo 8
Art. 8.
Il trasferimento di
proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di
assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il
veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di
sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà
valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato
relativo al veicolo o natante stesso. Il regolamento stabilirà le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 9
Art. 9.
Per l'adempimento
dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non
inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno, quando se ne
ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A
allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria,
nonché dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle
retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Articolo 10
Art. 10.
1. L'assicurazione
obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi
delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in
regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 11
Art. 11.
1. Le imprese sono
tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno
l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate. 2. Per i rischi che,
per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle
tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa può avvalersi, ai fini della
conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del
premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti
tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. 3. Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa
soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità
rispetto a quelli stabiliti dall'impresa. 4. Gli elementi statistici
utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di
cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi
indicati nello stesso comma 2 (1). (1) Articolo così sostituito dall'art.
126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 11
Art. 11.
1. Sui premi delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo
sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano
prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti
dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art.
20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni
erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei
natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui
premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle
quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente
per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei
premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le
relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive
modificazioni (1) (2). (1) Articolo aggiunto dall'art. 126, d.lg. 17 marzo
1995, n. 175. (2) L'aliquota del contributo di cui al presente comma è
elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1998
(art. 38, comma 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449). Per la soppressione del
contributo di cui al presente articolo, vedi art. 38, comma 4, l. 449/1997,
cit. nel testo sostituito dall'art. 27, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
Articolo 12
Art. 12.
1. Per le autovetture e
per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con
provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere
stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza
annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato
all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri
nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di
«franchigiaº che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del
danno. 2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di
cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione (1) (2). 2-bis.
Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2
dell'articolo 2 del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla
relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a
stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia
assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a
lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la
formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi
della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato (3). (1) Articolo
così sostituito dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175. (2) A far data
dal 1º giugno 1999 le imprese di assicurazione sono tenute a stipulare, con
riferimento alla categoria dei motocicli, contratti per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione in base a condizioni di polizza che
prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione
del premio applicato all'atto di stipulazione, in relazione al verificarsi o
meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a
clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno (provv. ISVAP 23 luglio 1998). (3) Comma aggiunto
dall'art. 2, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. in l. 26 maggio 2000, n. 137.
Articolo 13
Art. 13.
Il regolamento di
esecuzione potrà stabilire criteri per il controllo della congruità della
riserva per sinistri avvenuti e non ancora liquidati alla fine dell'esercizio,
che le imprese debbono costituire per le assicurazioni della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Articolo 14
Art. 14.
Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e
approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione
di altre tariffe nei casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle
risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle
imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla
conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per
danni causati dalla circolazione dei veicoli. Ai fini di tale rilevazione,
una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per
l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile da tenersi
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese
stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al
termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile
che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto entro il 30 novembre di ogni
anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in
base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità
della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976,
n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
Articolo 15
Art. 15.
(Omissis) (1). (1)
Articolo abrogato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 16
Art. 16.
1. L'autorizzazione ad
esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese: a)
rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art.
11; b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli
articoli 30 e 31 (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 126, d.lg. 17
marzo 1995, n. 175.
Articolo 17
Art. 17.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1). Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per
sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti
dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a
curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di
assicurazione che giungano a scadenza. (Omissis) (1). (Omissis) (1).
(Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n.
175.
Articolo 18
Art. 18.
Il danneggiamento per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali
a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta
per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero
massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce
direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento
del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o
ridurre la propria prestazione (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 1,
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
Articolo 19
Art. 19.
costituito presso la
Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un «Fondo di
garanzia per le vittime della stradaº, per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della
presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il
sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il
veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o
natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e
che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi
venga posta successivamente (1). Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il
risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla
lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i
danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500
unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n.
742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera
c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle
cose (2). La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a
norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è
avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere
esercitata nei confronti della stessa impresa. La Consap - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della stradaº, può intervenire nel processo, anche in grado di
appello (1). (1) Comma così modificato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995,
n. 175. (2) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 19 febbraio 1992, n. 142.
Articolo 19
Art. 19.
1. Il Fondo vittime
della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di
un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso
un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. 2.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare
con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della stradaº, a
sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri,
concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1 (1). (1) Articolo
aggiunto dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 20
Art. 20.
Il «Fondo di garanzia
per le vittime della stradaº è gestito, sotto il controllo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., a mezzo del proprio
consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato,
presieduto, dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore
generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, della Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., delle imprese di
assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione
saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del
comitato predetto (1). Il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per
ogni regione, o per gruppi di regioni del territorio nazionale l'impresa che
provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri
di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel
territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di
pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.
L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la
scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra
impresa. Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente
articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le
imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione
del decreto che dispone la liquidazione coatta. Le somme anticipate dalle
imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma
del successivo articolo 29, saranno rimborsate dalla Consap - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della stradaº, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra
le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1). (1) Comma
così modificato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 21
Art. 21.
Nel caso previsto
dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei
minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro
nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad
uso privato (1). La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di
vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante
il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle
lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei
limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per
i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato
il danno (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 19, l. 9 gennaio 1991, n.
20. (2) Così sostituito dall'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in
l. 26 febbraio 1977, n. 39.
Articolo 22
Art. 22.
L'azione per il
risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti,
per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può
essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui
il danneggiato abbia chiesto allo assicuratore il risarcimento del danno, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e
b), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o alla Consap
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del
«Fondo di garanzia per le vittime della stradaº. Il danneggiato che, nella
ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lettera a), abbia fatto la
richiesta alla impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a
rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato
l'assicuratore del responsabile (1). (1) Articolo così sostituito dall'art.
1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39 e da
ultimo così modificato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 23
Art. 23.
Nel giudizio promosso
contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, della presente
legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel
caso previsto alla lettera b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere
convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio
promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso articolo 19
deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore
dell'impresa assicuratrice.
Articolo 24
Art. 24.
Nel corso del giudizio
di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro,
vengano a trovarsi in uno stato di bisogno, possono chiedere che sia loro
assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il
giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario
accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del
conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione
della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della
presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la
causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di
procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al
pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver
effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo
298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il
tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase
dell'istruzione che in quella del giudizio. L'istanza può essere ripetuta
nel corso del giudizio. L'ordinanza può essere revocata con la decisione del
merito (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1975, n.
198, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero,
non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine
all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al
presente articolo.
Articolo 25
Art. 25.
Le sentenze ottenute dal
danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del
medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato
di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata
per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di
risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma. Se il provvedimento di
cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei
confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono
opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo
comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia
stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario. L'impresa designata può intervenire volontariamente
nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di
costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse. La
disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute
dal danneggiato ai sensi dell'art. 24 (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 1,
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
Articolo 26
Art. 26.
L'azione diretta che
spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo
18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma
dell'articolo 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione
cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. L'azione che spetta al
danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso
previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera c), è proponibile fino a che
non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione
coatta.
Articolo 27
Art. 27.
Qualora vi siano più
persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal
responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate
nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo
20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.
L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi
trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone
danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza,
ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non
risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma
versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme
indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo
comma del presente articolo.
Articolo 28
Art. 28.
Le somme dovute
dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al
danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di
pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese
di spedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano
state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non
garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente
a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima che sia
stato pagato il risarcimento al danneggiato. Qualora il danneggiato sia
assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale
ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o
dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei
regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato
pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti
prescritti nei due commi successivi (1). Prima di provvedere alla
liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata
a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una
dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il
danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o
l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione
al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla
liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a
coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare (1).
Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che
l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti
del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma
dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del
danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal
danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento
del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione (1). (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n. 319, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare
l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al
risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarcita.
Articolo 29
Art. 29.
L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo
comma dell'articolo 19, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti
dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché
dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo
comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia
dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione
coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Articolo 30
Art. 30.
Le imprese designate a
norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui
all'articolo 19. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono
trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
«Fondo di garanzia per le vittime della stradaº, un rendiconto degli oneri
sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e
relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno
stabilite con il regolamento di esecuzione. Le imprese stesse debbono
altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della
stradaº, l'ammontare dei danni derivanti da sinistri denunciati e non ancora
liquidati. Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa
la sostituzione dell'impresa designata.
Articolo 31
Art. 31.
Le imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di
garanzia per le vittime della stradaº, con le modalità che saranno stabilite
nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una
percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette
assicurazioni. La misura del contributo è determinata annualmente, nel
limite massimo del 4 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei
sinistri di cui all'articolo 19 (1). Per la determinazione del contributo di
cui al precedente comma la Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della
stradaº, è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno
precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di
esecuzione della presente legge (2). Nel primo anno di applicazione della
presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento
dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato. (1) Comma
così modificato dall'art. 45, l. 23 dicembre 1998, n. 448. (2) Comma così
modificato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 32
Art. 32.
[Chiunque pone in
circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è
obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che
siano coperti dall'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa da
lire 500.000 a lire 3.000.000. Il conducente di un veicolo o di un natante
per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli
senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il
contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 (1). Per l'illecito
amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura
ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente
modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione
stradale e delle norme di regolamenti locali] (2). (1) Misura minima della
sanzione così elevata dall'art. 114, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n.
689. (2) Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente ai veicoli, a
decorrere dal 1º gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 33
Art. 33.
L'accertamento delle
violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi
indicati nell'articolo 137, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che approva il
testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell'articolo 38, D.P.R.
5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche.
Articolo 34
Art. 34.
I contratti di
assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo
dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle
disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è
tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.
Articolo 35
Art. 35.
Le imprese che alla data
di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino
nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e
vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'articolo
40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi
dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti
alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente,
escluse le imposte a carico degli assicurati. La cauzione aggiuntiva di cui
al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di
cui all'articolo 15.
Articolo 36
Art. 36.
Le assicurazioni della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono
soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n.
1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e
degli accessori (1). Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo
stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità
civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in
dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma,
rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro
aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo
e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze
legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Tutte le
operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti
a norma dell'articolo 19, nonché quelli inerenti ai rapporti fra la Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del
«Fondo di garanzia per le vittime della stradaº e le imprese assicuratrici,
sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla
formalità della registrazione (2). (1) Misura elevata a lire 7 dall'art. 10,
d.l. 26 maggio 1978, n. 216, conv. in l. 24 luglio 1978, n. 388. (2) Comma
così modificato dall'art. 126, d.lg. 17 marzo 1995, n. 175.
Articolo 37
Art. 37.
Gli aventi diritto al
risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di
pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si
trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza
possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20
per conseguire nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre
i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota
del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti,
non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa
in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere. Le
disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime
100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali. Le disposizioni del
primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano
risarcito il danno agli aventi diritto. Le somme dovute nelle successive
eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle
disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario
liquidatore all'INA, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime
della stradaº, che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le
somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.
Articolo 38
Art. 38.
Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e
le funzioni già svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito
con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine è disposto
l'aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni
private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate
nella tabella B allegata alla presente legge. All'onere derivante dalla
istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi
precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di
vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura
massima di detto contributo è elevata all'1,25 per mille dei premi incassati
dalle imprese in ciascun esercizio.
Articolo 39
Art. 39.
La nomina alla qualifica
iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla
tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per
esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze
statistiche e attuariali. I decreti ministeriali che indicono i concorsi
stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni
tipo di laurea. Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova
orale. I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le
materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in
relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.
Articolo 40
Art. 40.
La nomina alla qualifica
iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla
tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per
esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere. Gli esami
consistono in tre prove scritte e in una prova orale. Il decreto
ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto
delle prove scritte e della prova orale.
Articolo 41
Art. 41.
Nella prima applicazione
della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera
direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di
concetto, di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, possono essere
conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, a impiegati appartenenti rispettivamente, a ruoli amministrativi della
carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Inoltre nella
prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione
possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero.
Articolo 42
Art. 42.
Il regolamento di
esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e
l'aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme,
sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.
Articolo 43
Art. 43.
Le disposizioni della
presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41,
si applicano a decorrere dal 180º giorno successivo a quello della
pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli
11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma;
15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37,
le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla
data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge,
debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli
adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60º giorno da
tale data. Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono
presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli
elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo.
Allegato 1
All. 1. ALLEGATO
Allegato 2
All. 2. TABELLE
(Omissis).
RITORNA
LEGGE 57 DEL 5.3.2001 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI
Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi
per i veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e'
inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata informazione agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese
di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma 4, indicando altresi' il periodo al quale gli stessi si
riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale
ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere
visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e
di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni
di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di
guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal
proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida,
dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o
raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza
indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a
polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta', che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8 anni
di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di eta', con 10
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2 anni
di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di eta' che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP,
al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti
all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate
entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno
successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono
comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni
prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati
dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il
successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o
e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca:
"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti".
- Il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e' riportato in nota all'art.
2.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281: reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
Art. 2
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute
nell'articolo 1 nonche' nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la
sanzione e' raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969,
introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli
utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente
sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e' autorizzato a
stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti
agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie
assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono
soppresse;
b) il quarto periodo e' soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalita' di funzionamento della
banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento
dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento sono stabiliti le modalita' di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e
per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo
nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica
attivita' di assicurazione e di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di
capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche'
degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola,
associata o consortile svolgano funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e
dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del
mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto
utile o necessario alla tutela delle imprese e degli
utenti.
Compete altresi' all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita' necessarie per la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per
l'elaborazione delle politiche assicurative, con
particolare riguardo all'andamento dei mercati
internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema
degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei
dati e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di
polizza;
c) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
d) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
e) (lettera abrogata dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
f) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
g) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
h) (lettera abrogata dall'art. 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
i) promuovere tutte le forme di collaborazione
ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei
Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere
organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa
esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte
di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo,
nell'ambito delle competenze per la regolazione e il
controllo del settore assicurativo.
Restano salvi i poteri in materia spettanti alle
regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e
di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
societa' con azioni quotate in borsa.
Ferma restando la competenza propria del Governo, ai
fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP
intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione
europea.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata
successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le
sanzioni con provvedimento motivato".
- Per l'argomento della legge 30 luglio 1998, n.
281, vedi note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, a seguito delle
modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione
nel settore assicurativo). - 1. (Comma soppresso dalla
legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle
formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
assicurazione non possono applicare nessun aumento di
tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino
nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale
data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si
applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per
autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule
tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via
telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono
modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti
di determinazione del premio, nonche' le relative regole
evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono
variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. (Il presente comma, come modificato dalla legge
di conversione 26 maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma
2-bis all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 900).
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui al
comma 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi
quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata
stipulata la polizza. In questo caso non si applica a
favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto
dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di
riassicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. Le imprese di riassicurazione che non
osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4
sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla
sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
milioni.
5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficacie la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1o
gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a
comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati secondo apposite modalita' stabilite
dallo stesso ISVAP. I costi di gestione della banca dati
sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
dell'ISVAP.
5-quater 1. Le procedure e le modalita' di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater
sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono
stabiliti le modalita' di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per
le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le
modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da
parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente
comma.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di
comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a)
da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato
invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in
caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le
predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci
per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza
dei suddetti obblighi.".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
Art. 3
(Norme per il diritto di accesso agli atti
delle imprese di assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e'
inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono
tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di
assicurazione riguardanti tale ramo, nonche' ai danneggiati, il
diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li
riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli
accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione
deve garantire all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli
atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla
richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di
prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP
al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente
articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge
24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4
(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria
per la circolazione dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, e'
inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle
imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte
presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per
l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una
sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in
relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei
veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione
dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non puo' subordinare la stipula di una polizza
RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".
Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti
dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo
22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la
descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal
certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa.
L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti
dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per
tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento,
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione
dei dati o dei documenti integrativi".
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il
risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente e' liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del
relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente
legge. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere
dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno
di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo
punto e' pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo
di lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende
la lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione
di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico
viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla
integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini
prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta
di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa
comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa
corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre
centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in
relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta
milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta
giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la
sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione
dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un
ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di
lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un
limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente
di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni
per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti
o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda
contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni
di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o
stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente
articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi
ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti e' tenuta ad acquisire la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad
indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve
darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), a seguito delle modifiche apportate dalla
legge qui pubblicata, il seguente:
"Art. 3. Per i sinistri con soli danni a cose la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita'
indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990,
e successive modificazioni, deve essere corredata dalla
denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5 del presente
decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni
e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro
sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per
il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'
ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i
motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al primo comma. La richiesta deve
contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si
e' verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte
dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del
danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni
subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di
decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi
termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso
di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove
non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta
di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta
giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e
secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei
dati o dei documenti integrativi.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la
somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalita' ed effetti.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui
all'articolo 1913 del codice civile.
L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice
dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione
della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione
dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della
mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma
offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal
termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni
guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire
duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone
guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta
effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a
lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la
corresponsione della stessa effettuate entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o
pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con
un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o
pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di
ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire
due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire
cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento
milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal
sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma
provveda contestualmente al pagamento della stessa, si
applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite
del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via
transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai
tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque
alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per
l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta
ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza
di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, deve darne comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.
In caso di sentenza a favore del danneggiato il
giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la
somma liquidata e quella offerta dall'impresa di
assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta a
dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna
l'impresa a pagare alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada", una somma non
superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al
netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e'
comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha
pronunciata alla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
di garanzia per le vittime della strada".
Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si
osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n.
706.
La competenza per l'irrogazione delle sanzioni e'
degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime
della strada".
L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere
revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta
violazione da parte dell'impresa delle disposizioni
stabilite dal presente articolo.
Art. 6
(Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4
della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4
del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione
per le infrazioni di cui all'articolo 5, e' ammesso ricorso al
giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma
1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti
di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da
ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore
di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E'
abrogata ogni diversa disposizione.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo degli articoli 33, comma 1, e 45, comma
18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' rispettivamente,
il seguente:
"Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 45. - 18. Le controversie di cui agli articoli
33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1o luglio 1998. Resta ferma la
giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore
per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".
Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE,
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione
nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione
della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo
aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta
giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in
coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le
condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il
sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo
le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti
per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di
qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio
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